Con l’entrata in vigore del decreto CACER il 24 gennaio 2024, è stata ufficialmente avviata l’implementazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili, conformemente alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e all’introduzione italiana del Decreto Milleproroghe (D.L. 162/2019).

Le modalità operative per accedere agli incentivi per le CER e altre forme di Autoconsumo sono ora disponibili, con la possibilità di presentare domande al GSE a partire dall’8 aprile 2024.

Le comunità energetiche offrono un’opportunità significativa per ridurre le emissioni, abbattere i costi energetici e promuovere reti sociali sostenibili, contribuendo contemporaneamente alla mitigazione della povertà energetica.

Per gli esperti del settore fotovoltaico, le CER rappresentano un’occasione unica per espandere il proprio business e le proprie attività professionali. È il momento ideale per esaminare soluzioni software innovative per il fotovoltaico, capaci di gestire con successo progetti complessi come quelli previsti per le CER.

Indice:

Concetto e Funzionamento delle Comunità Energetiche
Attori Coinvolti nelle Comunità Energetiche Rinnovabili
Procedura di Costituzione delle CER: Statuto e Forma Giuridica
Ruolo del Referente in una CER
Identificazione dei Clienti Finali nelle CER
Significato dei Punti di Connessione in una CER
Requisiti delle Comunità Energetiche Rinnovabili
Fasi di Creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile
Selezione del Gestore di Rete (DSO) per le CER
Documentazione Necessaria per la Presentazione al GSE come Comunità Energetica
Gestione Operativa di una CER
Esempi di Comunità Energetiche Rinnovabili in Italia

Le CER, note anche come comunità energetiche rinnovabili, sono associazioni che riuniscono cittadini, imprese, enti pubblici e PMI, con l’obiettivo di produrre, scambiare e utilizzare energia da fonti rinnovabili su scala locale.

Una CER è una rete decentralizzata in cui ogni membro partecipa attivamente alla produzione, al consumo e allo scambio di energia. L’energia rinnovabile prodotta viene condivisa tra i vari produttori e consumatori collegati alla stessa cabina primaria, grazie alla rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.

Attori Coinvolti nelle Comunità Energetiche Rinnovabili

Le CER sono entità giuridiche autonome il cui scopo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità o alle aree locali in cui operano. I potenziali membri includono persone fisiche, PMI e varie organizzazioni, mentre le amministrazioni centrali e le grandi imprese non possono partecipare come membri.

Procedura di Costituzione delle CER: Statuto e Forma Giuridica

La costituzione di una CER richiede la redazione di uno statuto che coinvolga almeno due membri o soci, con almeno due punti di connessione distinti. Non vi è una forma giuridica prescritta, ma lo statuto deve rispettare determinati requisiti fondamentali.

Ruolo del Referente in una CER

Il referente è responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso. Può essere una persona fisica o giuridica e funge da punto di contatto principale con il GSE.

Identificazione dei Clienti Finali nelle CER

I clienti finali di una CER sono coloro che prelevano energia elettrica dalla rete per il proprio uso finale, contribuendo così alla condivisione dell’energia prodotta.

Significato dei Punti di Connessione in una CER

I punti di connessione collegano i clienti finali e gli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, consentendo la valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.

Requisiti delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Le CER devono rispettare determinati requisiti per accedere agli incentivi e ai contributi per la valorizzazione dell’energia elettrica consumata, tra cui la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile su scala locale.
Come creare una comunità energetica rinnovabile
Statuto, forma giuridica, analisi di fattibilità, scelta del DSO, esempi: questo e molto altro nel nostro approfondimento
Con l’approvazione del decreto CACER – in vigore dal 24 gennaio 2024 – è ufficialmente partita la caccia alle Comunità Energetiche Rinnovabili, previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) e introdotte in Italia dal Decreto milleproroghe (D.L. 162/2019).
Sono infatti disponibili le modalità operative per l’accesso agli incentivi per le CER e le altre configurazioni di Autoconsumo. E dall’8 aprile 2024 è possibile presentare la domanda al GSE!
Le comunità energetiche rappresentano un’importante opportunità per ridurre le emissioni e i costi in bolletta, contribuire allo sviluppo di reti sociali sostenibili e mitigare la povertà energetica.
Anche per i tecnici impegnati nel fotovoltaico, le CER rappresentano una grande occasione per ampliare il proprio business e la propria attività professionale.
E’ il momento giusto per valutare nuove soluzioni software per il fotovoltaico pronte a gestire progetti complessi come quelli previsti per le CER.
Indice [Nascondi]
• Cos’è e come funziona una comunità energetica?
• Comunità energetiche rinnovabili: i soggetti interessati
• Come si costituisce una CER: statuto e forma giuridica
• Chi è il referente di una CER?
• Chi sono i clienti finali di una CER?
• Cosa sono i punti di connessione di una CER?
• Comunità energetiche rinnovabili: i requisiti
• Creare una comunità energetica rinnovabile: le fasi
o Analisi del contesto
o Visione
o Coinvolgimento
o Analisi preliminare della sostenibilità economica
o Atto costitutivo e permessi
o Progettazione, realizzazione, scelta del DSO e messa in opera dell’impianto
• Fasi per attivare una Comunità Energetica Rinnovabile
• Come scegliere il gestore di rete (DSO) per la CER
• I documenti da presentare come comunità energetica al GSE
• Come gestire una CER
• Comunità energetiche rinnovabili in Italia: esempi
Cos’è e come funziona una comunità energetica?
Le CER, meglio conosciute come comunità energetiche rinnovabili, rappresentano una forma di associazione tra cittadini, imprese, enti pubblici locali e PMI, formata allo scopo di produrre, scambiare e utilizzare energia da fonti rinnovabili su scala locale.
Una CER è una rete decentralizzata che coinvolge attivamente ogni membro nella produzione, consumo e scambio di energia; in una CER l’energia elettrica rinnovabile prodotta viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Comunità energetiche rinnovabili: i soggetti interessati
La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera. Ma non tutti possono essere membri o soci di una CER.
Sono soggetti idonei persone fisiche, piccole e medie imprese che non fanno delle attività legate alle energie rinnovabili la loro principale fonte di reddito, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti del terzo settore e di protezione ambientale, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali elencate dall’ISTAT e situate nel territorio dei comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER.
Non possono essere invece membri o soci di una CER le amministrazioni centrali, le grandi imprese, e le imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.
Come si costituisce una CER: statuto e forma giuridica
Per la costituzione di una CER è importante redigere lo statuto, che dovrà essere strutturato in modo tale da includere almeno 2 membri o soci, che partecipano come clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti, ognuno collegato a un’utenza di consumo e a un impianto di produzione.
Le norme di riferimento non impongono una determinata forma giuridica, ma sono tutte coerenti nel prescrivere obiettivi e caratteristiche essenziali che indirizzano alla scelta e circoscrivono il campo.
Lo Statuto o l’atto costitutivo di una CER regolarmente costituita deve avere i seguenti elementi essenziali:
• L’oggetto sociale primario della comunità è la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali alla comunità stessa o alle aree locali in cui opera, non mirando a ottenere profitti finanziari;
• La comunità è autonoma e accetta partecipanti in modo volontario, purché le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale;
• Il diritto di ingresso è riconosciuto per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme;
• Le condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose;
• I membri o soci mantengono i diritti di cliente finale, incluso il diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
• Un soggetto delegato – il referente – sarà il responsabile della gestione dell’energia condivisa;
• Eventuali fondi eccedentari rispetto alla tariffa base di energia condivisa saranno destinati ai consumatori non aziendali o utilizzati per scopi sociali che beneficiano dei territori in cui sono collocati gli impianti di condivisione.
Prima di scoprire come costituire una comunità energetica rinnovabile è opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali su:
1. referente;
2. produttore;
3. clienti finali;
4. punti di connessione.
Chi è il referente di una CER?
Il referente è il soggetto responsabile della gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso.
Il referente può essere una persona fisica o giuridica. È il punto di contatto principale con il GSE e assume la responsabilità del trattamento dei dati e dell’esecuzione del contratto per l’ottenimento dei benefici del servizio.
Il GSE invierà al referente tutte le comunicazioni relative alla procedura di ammissione al servizio per l’autoconsumo, e tutte le fatture attive emesse dal GSE per i costi amministrativi spettanti saranno intestate a questo soggetto.
Dopo aver ottenuto un apposito mandato per svolgere il ruolo di referente, il soggetto designato è tenuto ad informare i membri della CER secondo le modalità stabilite negli atti, nel caso in cui il GSE riscontri anomalie durante i controlli e le verifiche.
È importante ricordare che il referente è anche legalmente responsabile dei dati comunicati al gestore dei servizi energetici, implicando una responsabilità penale in caso di violazioni delle regole operative.
Il ruolo di referente può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale. In alternativa tale ruolo potrà essere svolto:
• da un produttore, membro della CER;
• da un cliente finale, membro della CER;
• da un produttore “terzo” di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.
In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.
Chi sono i clienti finali di una CER?
Possono essere definiti clienti finali di una CER i soggetti che prelevano energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, con lo scopo di alimentare i carichi sottesi all’unità di consumo di cui ha la disponibilità.
Cosa sono i punti di connessione di una CER?
I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni per l’autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa.
Le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:
• autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza;
• gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
• comunità energetica rinnovabile;
• cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
• gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
• comunità energetica dei cittadini;
• autoconsumatore individuale di energia rinnovabile a distanza con linea diretta.
Tutti questi soggetti devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria e in fase di richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, il referente dovrà indicare il codice identificativo dell’area sottesa alla cabina primaria presa in carico.
Comunità energetiche rinnovabili: i requisiti
Le tipologie che possono accedere sia alla tariffa incentivante che al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica consumata sono le seguenti:
• autoconsumatore a distanza: si tratta di un soggetto che produce energia rinnovabile e la consuma all’interno di un sito diverso da quello di produzione, come ad esempio un’abitazione distante dall’impianto di generazione. Questa modalità consente di ottimizzare l’autoconsumo e di ricevere incentivi per l’energia immessa in rete;
• gruppo di autoconsumatori: un insieme di utenti che si uniscono per condividere un impianto di generazione rinnovabile e consumare l’energia prodotta in comune. Ogni partecipante riceve benefici sia dall’autoconsumo diretto che dalla vendita dell’energia in eccesso;
• comunità energetica rinnovabile: una forma di collaborazione tra cittadini, imprese e enti locali che si uniscono per produrre, scambiare e utilizzare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Queste comunità promuovono la sostenibilità ambientale e possono accedere sia agli incentivi per l’autoconsumo che ai contributi per la valorizzazione dell’energia elettrica consumata.
Creare una comunità energetica rinnovabile: le fasi
Creare una comunità energetica rinnovabile è un processo complesso che richiede una pianificazione attenta e una serie di passaggi ben definiti. Ogni fase è fondamentale per il successo del progetto e per garantire che la comunità possa operare in modo efficace e sostenibile nel tempo.
Analisi del contesto
La prima fase consiste nel:
• analisi del contesto circostante, dei costi/benefici (analisi preliminare di fattibilità) e dei benefici ambientali, economici e sociali attesi
• definizione dell’assetto giuridico
• identificazione degli attori da coinvolgere e dei rispettivi ruoli all’interno della CER
• individuazione di un’area adatta per l’installazione dell’impianto di generazione
Inoltre, è importante trovare la cabina di riferimento per la condivisione dell’energia, un elemento cruciale per il funzionamento della CER.
Visione
Successivamente, è necessario definire la visione e gli obiettivi della comunità energetica, in quanto, essi, possono includere lo sviluppo del territorio locale, la lotta contro la povertà energetica o la promozione dell’autosufficienza energetica degli edifici pubblici. In questa fase, si stabilisce anche il ruolo dei fondatori, del produttore, del referente e il modello giuridico più adatto per la CER, che potrebbe essere un’associazione o una cooperativa.
Coinvolgimento
Una volta definita la visione, è cruciale coinvolgere attivamente i potenziali membri con percorsi partecipativi, consultazioni e la raccolta di manifestazioni di interesse.
Analisi preliminare della sostenibilità economica
Successivamente, si procede con un’analisi approfondita dei dati di consumo e lo sviluppo di progetti e piani economico-finanziari per gli impianti di generazione. Una volta completate queste fasi, è tempo di dare forma legale alla CER.
Atto costitutivo e permessi
Ciò include la redazione dell’atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, nonché l’elezione dei rappresentanti e l’individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa.
Inoltre, è importante ottenere le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti per avviare il progetto.
Progettazione, realizzazione, scelta del DSO e messa in opera dell’impianto
Infine, si procede con la realizzazione dell’impianto, che comprende l’individuazione della procedura autorizzativa, la scelta dell’operatore economico e la finalizzazione della richiesta di connessione al gestore di rete (Distributor system operator – DSO).
Solo completando tutte queste fasi con successo sarà possibile avviare una comunità energetica rinnovabile e beneficiare dei suoi vantaggi a lungo termine.
Fasi per attivare una Comunità Energetica Rinnovabile
Fase Descrizione
1. Analisi del contesto – ricerca dell’area per l’impianto di generazione
– identificazione degli altri potenziali membri
– individuazione della cabina di riferimento per la condivisione dell’energia
2. visione e modello – definizione della visione e degli obiettivi della CER
– ruolo dei fondatori e del produttore
– scelta del modello giuridico (es. Associazione o Cooperativa)
3. coinvolgimento e attivazione – coinvolgimento dei membri attraverso percorsi partecipativi
– raccolta delle manifestazioni di interesse e autorizzazioni
4. analisi preliminare – raccolta dei dati di consumo
– sviluppo dei progetti e dei piani economico-finanziari degli impianti di generazione
– selezione della modalità di finanziamento per l’impianto (bandi pubblici, prestito bancario, crowdfunding)
5. costituzione della entità giuridica della CER – redazione dell’atto costitutivo, statuto e regolamento interno
– elezioni dei rappresentanti
– individuazione del soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa
– apertura della Partita IVA
6. realizzazione dell’impianto – identificazione della procedura autorizzativa degli impianti
– individuazione dell’operatore economico che realizzerà l’impianto
– finalizzazione della richiesta di connessione al gestore di rete (Distributor system operator – DSO)
7. richiesta al GSE – avvio della procedura di accesso all’incentivo del GSE per l’energia condivisa
Come scegliere il gestore di rete (DSO) per la CER
Come abbiamo visto, due passaggi fondamentali nella costituzione della CER sono:
• l’individuazione del Distributor system operator (DSO) ovvero il gestore della rete di distribuzione che varia a seconda della zona e dell’area interessata
• l’invio dell’istanza che al GSE, ovvero la società che gestisce i servizi energetici
Compito dei DSO è fornire strumenti di verifica sull’ubicazione dei clienti rispetto alle cabine di media e bassa tensione.
Più nel dettaglio, le DSO:
• definiscono le aree convenzionali sottese alle cabine primarie, tracciate secondo i criteri stabiliti dall’articolo 10 del TIAD. Tali aree sono liberamente consultabili sul sito internet del GSE.
• forniscono al GSE le misure dell’energia elettrica immessa e prelevata relativa ai punti di connessione ricompresi nelle configurazioni e la matrice di correlazione tra POD e relativa area convenzionale di ubicazione.
In Europa si contano più di 2500 operatori della distribuzione; sono oltre 120 i distributori elettrici attivi in Italia, secondo quanto riporta l’Anagrafica dell’ARERA relativamente al numero degli iscritti al 2024.
La loro presenza varia di regione in regione, spaziando dalle 60 imprese in Trentino-Alto Adige, che gestiscono il 2,2% della rete di distribuzione nazionale, alle 11 in Lombardia e Sicilia, passando via via al Piemonte (9 soggetti), a Marche e Abruzzo (7 imprese) e alle altre.
Circa il 98% del totale dei clienti è servito dai primi 10 distributori (quelli con più di 100.000 utenti).
I documenti da presentare come comunità energetica al GSE
I documenti da presentare al GSE sono definiti dalla delibera Arera 318/2020 e differiscono leggermente a seconda dello schema definito per la comunità energetica.
1. Documento per richiedere al GSE la valorizzazione economica e incentivazione dell’energia condivisa;
2. Statuto della comunità;
3. Elenco clienti finali membri della Comunità;
4. Dichiarazione di conformità che tutti i membri della comunità posseggono le caratteristiche per essere membri di una comunità energetica rinnovabile;
5. Dichiarazione di conformità impianti di produzione;
6. Dichiarazione sulla compatibilità della comunità agli incentivi per l’autoconsumo collettivo.
Come gestire una CER
La CER richiede una gestione di tipo:
• amministrativo, per la gestione dei soci ed eventuali adesioni/recessi dei medesimi
• finanziario, sulla base delle regole interne di riparto dei proventi
• tecnico per la conduzione/manutenzione degli impianti e una gestione energetica
La gestione di tipo tecnico prevede
• il monitoraggio su base oraria dei flussi energetici e dei prelievi degli utenti membri e produzione degli impianti
• l’eventuale ottimizzazione dei flussi energetici attraverso l’adeguamento della domanda/offerta di energia
• l’installazione di sistemi di accumulo
• l’incentivazione (interna) di sistemi di demand side management
Comunità energetiche rinnovabili in Italia: esempi
Ad oggi, secondo i dati del GSE, sono 154 le forme di energia condivisa che si sono realizzate nel nostro Paese, tra comunità energetiche rinnovabili e configurazioni di autoconsumo collettivo.
Ti proponiamo la lettura dell’ultimo Report Comunità energetiche rinnovabili in Italia pubblicato da Legambiente.

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